INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
Premesso che:
l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto che "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020";
la disposizione non rinvia ad una precisa norma, e quindi si intende destinata ad essere applicata alla generalità dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche in ragione delle evidenti finalità connesse con le misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 e con le difficoltà contingenti di famiglie e imprese;
tra i provvedimenti di rilascio degli immobili vi è anche quello disciplinato dall'articolo 560 del codice di procedura civile, che prevede che il giudice possa disporre "la liberazione dell'immobile pignorato per [il debitore] ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare";
a titolo di esempio, il dossier elaborato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati all'Atto Senato 1766, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", commenta la norma precisando che essa si riferisce anche alle "procedure di esecuzione dello sfratto", di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile;
secondo il legislatore, quindi, non rileva la natura del provvedimento di rilascio degli immobili, né se essa è contenuta nelle disposizioni sulla procedura civile;
nonostante la lettura del comma 6 dell'articolo 103 risulti confermare questa interpretazione, l'applicazione del medesimo comma non risulta all'interrogante uniforme su tutto il territorio nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare specifiche iniziative volte a chiarire, ai fini di un'omogenea applicazione della norma sull'intero territorio nazionale, che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, si applica anche alle procedure di cui agli articoli 560 e 657 del codice di procedura civile.
l'ufficio del Giudice di Pace di Latina versa in condizioni di grave difficoltà, come reso noto dalla lettera scritta dal commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati di Latina, diretta al Presidente del Tribunale e diffusa dalla stampa locale;
se l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2020 ha apportato un beneficio all'organizzazione del presidio, in quanto ha ridotto gli accessi nella cancelleria civile, consentendo anche una più rapida acquisizione degli atti giudiziari, il contemporaneo venir meno di tre unità all'interno dello stesso ha di fatto azzerato il personale addetto alla medesima, impedendo allo stesso il regolare funzionamento;
al momento risultano addetti alle cancellerie penale e civile due sole unità di personale, un dirigente e una funzionaria e pur risultando che costoro esercitino le proprie funzioni in maniera encomiabile con orari estenuanti, che si aggirerebbero ben oltre le 12 ore giornaliere, è impensabile che un ufficio, che dovrebbe evadere circa 15.000 procedimenti all'anno, possa essere gestito da due sole persone;
allo stato attuale risulterebbero esservi oltre 300 decreti ingiuntivi e 150 sentenze da pubblicare e l'accumulo è di certo destinato ad aumentare, in considerazione dei numerosi provvedimenti che stanno depositando i GOT applicati;
è di tutta evidenza che a breve si perverrà alla paralisi dell'ufficio, essendo a rischio anche la predisposizione dei ruoli di udienza;
a parere dell'interrogante in un momento così drammatico per l'Italia e per la classe forense, è indispensabile scongiurare detta grave perdita,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare provvedimenti urgenti tesi a garantire il funzionamento delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari di Latina e ad assegnare congrua dotazione di personale alle stesse, al fine dell'idoneo espletamento del servizio dei suddetti fondamentali presidii della giustizia.
CIRIANI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno
desta preoccupazione la situazione in cui versa l'operatività del Tribunale di Gorizia, che da anni attraversa una crisi interna dovuta all'endemica e perdurante carenza di organico che ha determinato il rischio di una drastica riduzione dei servizi, se non addirittura di chiusura;
in questo contesto di grande difficoltà un elemento ulteriormente aggravante sembra essere caratterizzato dall'impatto che sull'attività giurisdizionale ha determinato dall'apertura, nel dicembre 2019, del centro di permanenza per i rimpatri (CPR) a Gradisca di Isonzo, che ha di fatto costretto l'ufficio del giudice di pace di Gorizia a svolgere in maniera pressoché prevalente le attività inerenti alle procedure per le convalide delle posizioni degli stranieri trattenuti, a discapito delle attività giudiziarie penali e civili;
la situazione starebbe di fatto divenendo insostenibile: i volumi delle pratiche e procedure alle quali l'ufficio del giudice di pace deve far fronte attualmente si attestano in circa 1.100 procedimenti trattati nel 2020 e circa 400 già trattati nell'anno corrente, peraltro con la necessità di evadere le pratiche nei tempi strettissimi previsti dalla normativa vigente che richiede che l'udienza sia celebrata dal magistrato nel tempo massimo di 48 ore dalla ricezione a mezzo di posta elettronica certificata della richiesta di convalida;
tale mole di attività determina la formazione di un flusso continuo e costante di richieste che impegnano gli uffici 7 giorni su 7, comprese le festività, con la necessità di fissazione continua di udienze da svolgere necessariamente in presenza;
si rileva come nel 2020 siano state celebrate presso il CPR circa 125 udienze, mentre nel 2021 ne sono state celebrate già 35, con un grandissimo carico di attività amministrativa necessaria alla gestione di ciascuna pratica;
basti pensare al riguardo, e a titolo esemplificativo, come solo per l'anno 2020 l'ufficio si sia trovato nelle condizioni di evadere circa 1.800 pratiche di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati e interpreti a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
l'impossibilità dell'ufficio del giudice di pace di rispettare i termini per la celebrazione delle udienze determinerebbe, per gli stranieri che vi permangono temporaneamente e nel caso in cui il provvedimento di convalida del trattenimento non fosse emesso dal magistrato nei termini stabiliti dalla normativa, l'uscita dal centro di permanenza per i rimpatri;
il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio è attualmente, come segnalato all'interrogante, ridotto a sole 4 unità con un'età media pari a quasi 60 anni;
appare evidente l'assoluta e urgente necessità di supportare adeguatamente l'ufficio del giudice di pace con l'assegnazione di personale, non necessariamente giudiziario ma anche proveniente da altri uffici della pubblica amministrazione, da dedicare alle attività inerenti alle convalide, non solo per consentire all'ufficio di svolgere le attività giudiziarie ordinariamente ad esso attribuite, ma anche per scongiurare il rischio non improbabile ma anzi, chiaramente prevedibile, di non riuscire a garantire nei tempi necessari l'emissione dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento presso il CPR;
inoltre, in questo contesto di grandissima difficoltà, non sarebbe possibile procedere, nei tempi previsti dal codice di procedura penale, al tracciamento degli stranieri positivi al COVID-19, con grave rischio per il contenimento del contagio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versa attualmente l'ufficio del giudice di pace di Gorizia e dei rischi per l'ordinario esercizio delle funzioni giurisdizionali;
se non ritengano che la situazione costituisca un rischio per la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché per la salute pubblica in relazione alle difficoltà di tracciamento dei positivi e ai profili di contenimento del contagio da COVID-19;
quali iniziative intendano adottare, ciascuno per i propri profili di competenza e con urgenza, per consentire all'ufficio del giudice di pace di operare con un organico adeguato alle dimensioni e all'ingente mole di attività da svolgere.